Amianto

La legge n.257/92 pose fine alla produzione dei prodotti a base d’amianto ma non ne poté vietare l’uso dei manufatti già in opera. Per questo motivo la loro presenza negli edifici è tuttora molto diffusa.

L’amministratore ha comunque l’obbligo di rilevarne la presenza nel condominio (operazione non sempre semplice) e distinguere tra i due casi:
- amianto “friabile”
- amianto “compatto”

Nel primo caso (friabile), sempre pericoloso, l’amministratore è tenuto a comunicarne alle Aziende Sanitarie Locali i dati relativi alla sua presenza.

Nel secondo caso (compatto), è tenuto a valutare lo stato del manufatto che può essere:

    buono (quindi non rilascia fibre); l’amministratore non è tenuto a comunicarne la presenza ma deve monitorarne nel tempo le condizioni

    degradato (può rilasciare fibre); l’amministratore deve mettere in sicurezza chi vive e lavora nel condominio facendo intervenire una impresa abilitata che procederà a seconda dei casi con: la rimozione, l’incapsulamento, il confinamento.


Analisi ambientale su amianto aerodisperso


“CondominiSicuri” propone servizi di:
localizzazione dell’amianto nell’edificio e valutazione della sua pericolosità

Conseguentemente, a seconda dei casi, esegue:
la sua rimozione, l’incapsulamento, il confinamento.

Analisi di massa su campioni di materiale
Relazione tecnica pericolosità del manufatto di amianto



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